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Presso i Nostri uffici e possibile richiedere qualsiasi tipo di autorizzazione al trasporto di merci.



LICENZE AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO 


Per trasporto di cose in conto proprio si intende il trasporto eseguito da persone fisiche o
giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le condizioni seguenti: 

a)il trasporto avvenga con veicoli di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o
giuridiche, enti pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducente (solo per veicoli di massa complessiva sino a 6 tonnellate) ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli risultino il titolare della licenza o lavoratori dipendenti;
b) il trasporto non costituisca
attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale; 
c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
 
Preposto alla guida di un veicolo destinato al trasporto in conto proprio, può essere:
1) il titolare nel caso di impresa individuale;
2) il lavoratore dipendente iscritto a libro paga;
3) i collaboratori familiari (nel caso di imprese artigiane e di altri piccoli
   
imprenditori);
4) i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone ( S.N.C. e S.A.S.), 
    l'amministratore unico nelle società di capitali (S.R.L., S.C.A.R.L., S.P.A.).   
L'mpresa deve
risultare in regola con le contribuzioni assistenziali e previdenziali (INPS ed INAIL) .
 
L'esercizio dell'attività di autotrasporto in conto proprio, con veicoli di massa
complessiva superiore a kg. 6.000, è subordinato al rilascio di apposita licenza rilasciata dalla Province. La Commissione esprime un parere consultivo sull'effettiva sussistenza delle esigenze di trasporto dell'impresa e sull'adeguatezza del veicolo in relazione alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

E' importante ricordare che il trasporto di cose non comprese nella licenza è punito a norma dell'art. 46 della legge n. 298/74 (trasporti abusivi).



LICENZE AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI

Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada per conto terzi di:
 - cose, l'ttività eseguita mediante autoveicoli immatricolati in uso di terzi, verso
   un corrispettivo;
 - persone, l'attività eseguita mediante autoveicoli immatricolati in uso di terzi
   destinati a trasportare più di nove persone (compreso conducente), per il
   trasferimento di persone con offerta al pubblico (servizio di linea) o a talune
   categorie di utenti (servizio di noleggio con conducente) verso un
   corrispettivo.

La disciplina unificata di accesso all'autotrasporto per conto terzi prevede la dimostrazione dei tre requisiti:
 - onorabilità, che è la condizione delle persone che, all'interno dell'impresa di
   trasporto svolgono alcune funzioni, non siano state oggetto di determinati
   provvedimenti giurisdizionali o provvedimenti amministartivi ad essi connessi;
 - capacità finanziaria, che è la disponibilità di risorse in misura non inferiore ad
   una predeterminata misura;
 - idoneità professionale, che è il possesso di apposito attestato relativo alla
   conoscenza di determinate materiale da parte della persona che dirige
   l'attività di trasporto.
La dimostrazione del possesso dei tre requisiti è necessaria per le imprese di autotrasporto per conto terzi:
 - di cose, per l'iscrizione all'Albo e il successivo esercizio dell'attività; i requisiti
   devono sussistere al momento delle presentazione della domanda di iscrizione
   all'Albo e devono  permanere per tutto il periodo di iscrizione all'Albo degli
   autotrasportatori;
 - di persone, per l'esercizio del servizio di trasporto, affidato dall'autorità
   competente (Stato, re
gioni, comuni) in base a licenza, autorizzazione,
   concessione oppure contratto di servizio; i requisiti devono sussistere al
   momento della presentazione dell'istanza per l'ottenimento del titolo
   necessario e devono  permanere per tutto il periodo dell' esercizio dell'attività
   di trasportatore su strada di persone.

Dal 4.12.2011 la disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore sarà quella contenuta nel regolamento n. 1071/2009/CE del 21.10.2009 finalizzato a modernizzare le vigenti norme in meteria, ad assicurarne un'applicazione più omogenea ed efficace in tutti gli Stati UE e a stabilire condizioni più eque per la concorrenza tra le diverse aziende.

ESENZIONE DIMOSTRAZIONE REQUISITI
Sono esentate dalla dimostrazione dei tre requisiti (onorabilità, professionalità e capacità finanziaria) solo le imprese di autotrasporto per conto di terzi di persone e cose già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977.

Le imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi escusivamente mediante autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5t effettuano l'iscrizione all'Albo del autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.

Presso i nostri uffici e possibile ottenere inoltre il:

- Rilascio licenza comunitaria (originale)
  La licenza comunitaria viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti di Roma:
    - in un unico originale che deve essere conservato agli atti dell'impresa
    - ha validità di cinque anni
    - è rinnovabile
    - non è cedibile a terzi
    - deve essere restituita in caso di cessazione dell'attività
    - serve per richiedere le copie conformi

- Richiesta delle copie conformi delle licenze CEE
  (massimo 1 copia per ogni veicolo avente diritto)
  Presentare la domanda e allegare :
   - attestazione versamento (per domanda e per ogni veicolo) 
   - attestazione versamento (per ogni veicolo) 
   - fotocopia della licenza CEE originale

- Rinnovo della licenza comunitaria
  La licenza CEE deve essere rinnovata
   - alla scadenza della validità dei 5 anni
   - in caso di variazione della sede e/o della ragione sociale dell'impresa


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